Udienza preliminare
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L'udienza preliminare, nel diritto processuale italiano, è quell'udienza che si tiene dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare (GUP) successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio effettuata dal pubblico ministero.
L'Udienza preliminare è anche il luogo di celebrazione di due dei cinque riti alternativi previsti dalla procedura penale italiana: il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e il rito abbreviato (art. 441); quest'ultimo prevede la riduzione di un terzo della pena e si svolge sui soli atti del Pubblico Ministero (e del difensore).
Indice
1 Procedura
1.1 Deposito della richiesta
1.2 Costituzione delle parti
1.3 Discussione
1.4 Provvedimento
2 Funzione
2.1 Filtro
2.2 Diritto alla prova
2.3 Scelta dei riti differenziati
3 La modifica dell'imputazione
4 Bibliografia
5 Collegamenti esterni
Procedura |
Deposito della richiesta |
Regolata dagli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale, l'udienza è preceduta dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio presso la cancelleria del G.I.P., cui segue per decreto, entro 5 giorni, la fissazione della data dell'udienza stessa, la quale non può superare il limite di trenta giorni da quella del deposito e si svolge in camera di consiglio, alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; entro il termine di 10 giorni dall'udienza deve essere notificato l'avviso di udienza alle parti e devono formalizzarsi gli atti introduttivi dell'udienza. Può essere pronunciato decreto di rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere. Almeno 3 giorni prima della data fissata per l'udienza, l'imputato può chiedere che si proceda con giudizio immediato.
Almeno 10 giorni prima dell'udienza il G.U.P., tramite la cancelleria, notifica all'imputato e alla persona offesa (P.O:) la richiesta di rinvio a giudizio, precedentemente depositata dal P.M., oltre all'avviso del giorno, ora e luogo in cui si terrà l'udienza. Sempre almeno 10 giorni prima dell'udienza il GUP deve comunicare al P.M., ai difensori dell'imputato e agli eventuali difensori delle Parti Offese, l'avviso dell'Udienza Preliminare.
Costituzione delle parti |
Per l'udienza preliminare è necessaria la partecipazione del pubblico ministero e della difesa dell'imputato, partecipazione accertata dal giudice stesso che, in caso di nullità di comunicazioni, notificazioni o citazioni, ordina la rinnovazione degli avvisi.
Dall'entrata in vigore della legge n.479/1999, che ha introdotto l'articolo 420 BIS, era possibile, per il GUP dichiarare contumace un imputato già nel corso dell'udienza preliminare.
La medesima disposizione accorda peraltro al Giudice la facoltà di disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione degli avvisi all'imputato allorché sia provato ovvero appaia probabile che lo stesso non ne abbia avuta effettiva conoscenza, salvo che per sua colpa o nei casi in cui il codice prevede la notifica al difensore. Il giudice valuta liberamente se l'imputato abbia avuto conoscenza dell'avviso o meno: questa valutazione non è oggetto di discussione né motivo d'impugnazione.
In caso di impossibilità dell'imputato dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, il giudice rinvia l'udienza e dispone il rinnovo dell'avviso, stesso discorso per l'avvocato difensore (qualora non abbia però disposto un sostituto o non difenda congiuntamente). Anche le probabilità per l'idoneità della causa di forza maggiore o di caso fortuito sono valutate liberamente dal giudice, e anche in questo caso non impugnabili o discutibili.
Se non sussitono le cause giustificatrici dell'assenza in udienza dell'imputato (stabilite dagli articoli 420², 420 bis, e 420 ter del c.p.p.) il giudice, se l'imputato non è presente, rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente. Qualora la notificazione non risulti possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente (artt. 420 quarter, quinquies).
Il nuovo sistema introdotto nel 2014
A seguito di varie condanne da parte della Corte di Strasburgo, con la Legge 28/4/2014, n. 67, il legislatore ha eliminato l'istituto della contumacia.
Con la nuova normativa, quando la notificazione all'imputato della prima udienza non risulta possibile, il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, il Giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso, provvedendo ad ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il Giudice fissa la data per la nuova udienza.
Solo per l'imputato assente, e cioè colui che nonostante abbia avuto notizia del processo a suo carico decida di non presenziarvi, è previsto che il processo continui e si concluda ordinariamente.
Discussione |
Dopo la costituzione delle parti, il GUP dichiara aperta la discussione.
Il pubblico ministero, che deve intervenire per primo, espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova a giustificazione del rinvio a giudizio da lui richiesto. Successivamente l'imputato può rilasciare dichiarazioni spontanee o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli art. 64 e 65 c.p.p. In verità, su richiesta di parte, il giudice può disporre che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli art. 498 e 499 c.p.p., col risultato che le dichiarazioni rese dall'imputato acquistano, in via del tutto eccezionale per la fase preliminare, i connotati di vera e propria prova.
Dopo l'imputato hanno il diritto di parlare i difensori vari, nell'ordine della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e infine dell'imputato stesso. Il Pubblico Ministero ed i difensori possono replicare una sola volta, dopodiché formulano illustrandole le rispettive conclusioni alla base del fascicolo delle indagini preliminari e degli eventuali atti o documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
Provvedimento |
La discussione è l'ultima fase prima del provvedimento del giudice, che può ritenere di poter decidere alla base dello stato degli atti oppure no. Nel primo caso dichiara chiusa la discussione ed emana un decreto con cui dispone il giudizio, ovviamente con accoglimento della richiesta del PM. Nel secondo caso, può indicare al PM nuove indagini da svolgere o disporre l'assunzione di nuove prove, anche d'ufficio, determinanti per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.
Funzione |
All'udienza preliminare sono state date diffusamente tre funzioni: quella di filtro, quella di garanzia e quella di scelta eventuale fra i vari riti alternativi.
Dalla emanazione del codice di procedura ad oggi l'udienza preliminare ha subito importanti modifiche. Inizialmente configurata come un filtro a maglie larghe, che lasciava cioè passare molte imputazioni al dibattimento, è diventata un'udienza sempre più selettiva, sulla scia di una giustizia penale sempre più rallentata. Se il testo originario dell'art.425 prevedeva l'evidenza della cause liberatorie ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere, le riforme del 1993 e del 1999 hanno in primo luogo soppresso la parola evidente, per poi consentire il non luogo a procedere nei casi di contraddittorietà degli elementi acquisiti, o quando questi non risultino idonei a sostenere l'accusa in sede dibattimentale.
Filtro |
La prima funzione, disciplinata dall'art.425 c.p.p., risponde alle esigenze di filtrare imputazioni azzardate e lo sfociare in dibattimento di azioni penali esercitate erroneamente, grazie alla sentenza di non luogo a procedere. Proprio questa funzione, con l'introduzione dell'udienza preliminare nella riforma codicistica, aveva creato notevoli contrasti in dottrina per circa un decennio: si discostava infatti la sentenza di proscioglimento dell'udienza preliminare dall'archiviazione delle indagini preliminari, sia per il dettato, poi riformato nel '93, che disponeva l'evidenza della prova negativa, sia successivamente quando prevedeva per lo stesso proscioglimento la prova negativa e non quella contraddittoria, mancante o insufficiente.
Le numerose critiche furono accolte dal legislatore nella legge n.479/1999, con la modifica del comma terzo dello stesso art.425 che prevede esplicitamente
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«il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non ideonei a sostenere l'accusa in giudizio.» |
(art.425 comma 3° c.p.p.) |
Diritto alla prova |
Il secondo scopo dell'udienza appare evidente considerando l'ipotesi che nuove prove possano emergere dopo le indagini preliminari. Per limitare il riavvicinarsi di una fase istruttoria, tale udienza è stata modellata come una fase allo stato degli atti nella quale possono essere acquisite eccezionalmente e in casi previsti alcune prove, efficaci però nella fase stessa e non in altre eventualmente successive.
Ad accentuare lo scopo del diritto alla prova è intervenuta anche la legge n.479/1999 inserendo l'art.421 bis, che prevede la possibilità per il giudice, qualora ritenga le indagini preliminari incomplete, di delegare il PM per nuove indagini. Inoltre lo stesso giudice può richiedere l'assunzione di elementi di prova d'ufficio in caso non sia in grado di decidere ma non voglia nemmeno una integrazione completa delle indagini preliminari: aspetto molto importante della riforma atto a risolvere problemi in ordine a questo scopo, visto che la parte può fare istanza al giudice per ottenere l'ordinanza di assunzione di determinati elementi di prova.
Scelta dei riti differenziati |
La terza funzione dell'udienza preliminare è quella di permettere dei riti alternativi a quello ordinario.
Occorre però precisare che solo nell'udienza preliminare si può approdare nel giudizio abbreviato e nel patteggiamento. Il rito abbreviato può essere chiesto anche entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.
L'imputato dopo essere venuto a conoscenza dei risultati delle indagini preliminari e dopo aver esperito le sue facoltà difensive, potrà valutare in questa sede la convenienza o meno ad effettuare il patteggiamento (il quale può essere chiesto anche durante le indagini preliminari, ma è più logico che venga richiesto in tale fase) o il giudizio abbreviato (disposto solo se l'integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione e se è compatibile con le finalità di economia processuale)
Con la legge 16 dicembre 1999 n. 479 ("legge Carotti") tale istituto è stato modificato come segue:
- non occorre più il consenso del Pubblico Ministero per effettuare il giudizio abbreviato
- il giudice provvede con ordinanza a tale richiesta
- il giudice se non può decidere allo stato degli atti assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione.
La modifica dell'imputazione |
Se nel corso dell'udienza il fatto contestato all'imputato risulta "diverso" ovvero "nuovo", ovvero emerge una circostanza aggravante od un reato connesso ex art. 12 lettera b) c.p.p. (concorso formale di reati), è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione (art.423 c.p.p.).
La disciplina per la modifica sarà tuttavia diversa: solo in caso di fatto diverso, ovvero aggravante o reato connesso, il P.M. potrà autonomamente modificare e contestare la nuova imputazione, mentre nel caso di fatto nuovo avrà bisogno del consenso dell'imputato e dell'autorizzazione del giudice.
Bibliografia |
Lezioni di procedura penale, Gilberto Lozzi, 2006 Giappichelli Editore - Torino, ISBN 88-348-6577-4
- Danilo Iacobacci, La modifica dell'imputazione su sollecitazione del giudice, in Giust.pen., 2006, III, 714 e ss.
L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, Vania Maffeo, 2008 CEDAM - Padova, ISBN 978-88-13-28995-9
Collegamenti esterni |
Udienza preliminare, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
(EN) Udienza preliminare, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
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