Professore




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Nota disambigua.svgDisambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Professore (disambigua).












Repin, Ritratto del Professor Ivanov, 1882, Ateneum di Helsinki


Il titolo di professore (abbreviato prof.) designa gli eruditi esperti in un settore o in una disciplina e che esercitano attività di insegnamento nel campo dell'istruzione media, superiore, e a livello universitario.




Indice






  • 1 Utilizzo del termine


  • 2 Nel mondo


    • 2.1 Italia


      • 2.1.1 Scuola secondaria


      • 2.1.2 Università


        • 2.1.2.1 Professore ordinario e associato


        • 2.1.2.2 Professore emerito


        • 2.1.2.3 Professore a contratto


        • 2.1.2.4 Professore aggregato


        • 2.1.2.5 Ricercatore universitario








  • 3 Note


  • 4 Voci correlate


  • 5 Altri progetti


  • 6 Collegamenti esterni





Utilizzo del termine |


In Italia viene usualmente attribuito a chi insegna in una scuola secondaria, sia di primo sia di secondo grado, o in un'università. Designa una figura professionale che appartiene all'ambito dei lavoratori della conoscenza ed opera principalmente nell'ambito delle istituzioni dell'educazione formale come risorsa umana appartenente ad uno specifico progetto educativo.


In lingua inglese il titolo professor è riservato agli studiosi che hanno ottenuto una cattedra prestigiosa (di solito dopo tanti anni in cui sono stati docenti universitari) e pertanto con tale termine si designa «a teacher of the highest rank in a department of a British university, or a teacher of high rank in an American university or college»[1] (traducibile in «un insegnante del massimo livello in un dipartimento di università britannica o un insegnante di alto livello in una università o college statunitense»); il termine profesor in spagnolo è usato per gli insegnanti dell'università e della scuola secondaria ed in Latinoamerica si può anche riferire agli insegnanti di primaria; in francese il termine è usato sia per le scuole secondarie che per le scuole primarie, nella forma professeur des écoles; in tedesco il termine Professor ha un significato analogo a quello italiano in Austria, mentre in Germania è limitato, oggi, ai professori universitari[2]; .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}con riferimento al liceo lo si trova nella letteratura fino ai primi del Novecento[senza fonte].


Il termine è usato anche per qualsiasi musicista professionista che suoni in un'orchestra di musica classica, specie sinfonica: in tali casi la qualifica esatta è appunto "professore d'orchestra".



Nel mondo |



Italia |



Scuola secondaria |


Il titolo di professore viene utilizzato per gli insegnanti di entrambi i gradi della scuola secondaria. Esso è accordato sia a quanti siano assunti in ruolo, a tempo indeterminato, sia a quanti ricevano un incarico di insegnamento a tempo determinato. Viene usato anche per riferirsi ad un insegnante tecnico pratico (ITP).


Da un punto di vista formale, il titolo denota le persone che abbiano superato un esame che abilita alla professione corrispondente (in questo caso l'esame di abilitazione all'insegnamento); quindi è analogo agli altri titoli professionali come biologo, medico, infermiere, farmacista, avvocato, dottore agronomo, ingegnere, architetto, consulente del lavoro, dottore commercialista.


Secondo l'attuale normativa, per accedere al concorso abilitante, denominato FIT ("Formazione Iniziale e Tirocinio"), è necessaria una laurea magistrale (o una laurea triennale nel caso degli ITP), a seconda della classe di concorso (correlata alla disciplina insegnata).



Università |


Nel sistema universitario italiano, si distinguono i seguenti ruoli accademici:



  • professore ordinario (o professore di I fascia) a cui si accede a seguito di concorso;

  • professore associato (o professore di II fascia) a cui si accede a seguito di concorso;

  • professore aggregato;


  • professore a contratto;


  • ricercatore universitario.


Il titolo di professore emerito costituisce un riconoscimento alla carriera, successivo ai ruoli accademici.


Ogni docente e ricercatore afferisce ad un settore scientifico disciplinare: questi ultimi sono aggregati in più aree concorsuali (attualmente quattordici).



Professore ordinario e associato |

Dopo la legge 240/2010 (parte della Riforma Gelmini)[3] la modalità di accesso ai ruoli universitari prevede, come precondizione, il conseguimento di un'idoneità nazionale, chiamata Abilitazione scientifica nazionale. Tale abilitazione è ottenuta attraverso una procedura nazionale di valutazione per titoli bandita annualmente, i cui criteri sono stati stabiliti da un D.P.R. del 2011[4] per le prime due tornate (2012 e 2013), e successivamente rivisti[5]. In linea di massima i candidati devono preventivamente superare tre valori-soglia calcolati nell'ambito del proprio settore scientifico-disciplinare (numero di monografie, di articoli, di articoli in riviste di fascia A in un determinato lasso temporale), quindi essere soggetti a valutazione da parte di una commissione di cinque docenti ordinari per ogni settore concorsuale.


I cinque commissari sono nominati per sorteggio da una lista compilata tra coloro che hanno fatto domanda per farne parte e che posseggono o superano i valori-soglia per professore ordinario. Per la stessa università non può far parte della commissione più di un professore ordinario. La commissione avvia i propri lavori prima che venga pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di apertura delle candidature. Successivamente vengono analizzati titoli e pubblicazioni dei candidati, quindi la commissione esprime un giudizio che motivi l'attribuzione o meno dell'abilitazione, la quale ha una durata di sei anni. Per la fascia degli associati viene richiesto un numero inferiore di pubblicazioni e di titoli rispetto alla fascia degli ordinari. Per ogni settore concorsuale sono stabiliti criteri e parametri bibliografici divisi per le rispettive fasce.


Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette annualmente con decreto ministeriale, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. Il conseguimento dell'abilitazione consente la partecipazione alle procedure concorsuali di abilitazione indette nei sei anni successivi per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.


Con la legge Gelmini viene abolito il periodo di straordinariato e di conferma di tre anni per i professori associati e ordinari, mentre la progressione stipendiale viene rivista ogni tre anni.


I singoli Atenei bandiscono una procedura di chiamata per professore associato o per professore ordinario, secondo le seguenti modalità:



  1. Concorso "aperto" (chiamata ex art. 18 comma 1 della legge 240/2010). A tale bando possono concorrere i candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (o dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210), oppure i professori rispettivamente associati o ordinari già in servizio presso altra sede.

  2. Concorso "per esterni" (chiamata ex art. 18 comma 4 della legge 240/2010). A tale bando possono concorrere i candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (o dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210) che non ricoprano ruoli nell'Ateneo che bandisce il posto, o non abbiano goduto presso questo Ateneo di assegni di ricerca, contratti, o in generale che vi abbiano prestato servizio nei precedente triennio. A questo tipo di chiamata tutti gli Atenei devono riservare almeno un quinto dei posti disponibili per il reclutamento nella programmazione triennale.

  3. Concorso "per interni" (chiamate ex art. 24 comma 5 e 6 della legge 240/2010). Si hanno due tipi di tale concorso:

    1. Concorso indetto per i ricercatori a tempo determinato "senior" (RTD-b, vedi la disciplina del Ricercatore universitario) nel terzo e ultimo anno del loro contratto, che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato; il ricercatore sarà valutato da una Commissione appositamente nominata e, previo giudizio positivo, assunto quale professore associato (art. 24 comma 5).

    2. Concorso indetto per i ricercatori a tempo indeterminato o i professori di seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo che bandisce il posto, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per concorrere ad un posto di ruolo superiore (art. 24 comma 6). Per tali concorsi gli Atenei possono destinare sino alla metà delle risorse disponibili al reclutamento dei professori nel piano di programmazione triennale. Tale chiamata doveva essere possibile solo fino al 31 dicembre 2017, ma con decreto i Governi hanno novellato questo comma sino al 31 dicembre 2020. Dal 1º gennaio 2018 (dopo la proroga ora 2021) tali risorse potranno essere impiegate esclusivamente per l'ammissione in ruolo degli RDTb.




In deroga a questi tre metodi di reclutamento, è possibile esercitare attività di docenza nelle ipotesi previste dalla legge (come ad esempio per il lettori di lingua straniera, oppure la chiamata di studiosi di chiara fama).[6]


I professori devono obbligatoriamente garantire una attività annuale di almeno 1.500 ore, di cui 250 in regime di impegno a "tempo definito" (comprensive di lezioni ex cathedra, assistenza agli studenti e ai laureandi) o a "tempo pieno" (di almeno 350 ore annuali). Nel primo caso la retribuzione è minore, ma il professore ha diritto a svolgere la sua attività professionale anche in altri contesti. Tale disposizione, oltre ad andare incontro a particolari esigenze degli interessati, mira a garantire agli Atenei l'apporto di esperienze provenienti dal mondo produttivo, diminuendo il tasso di astratto accademismo. Il professore "a tempo definito" non può svolgere determinati incarichi amministrativi e di coordinamento (direzione di dipartimento universitario e inter-dipartimentali, incarichi in Consiglio di amministrazione ed in senato accademico, ricoprire il ruolo di rettore): tali incarichi sono, infatti, riservati ai soli professori di prima fascia a "tempo pieno".



Professore emerito |

A professori ordinari in pensione o per i quali siano stati accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, le facoltà possono proporre al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di conferire il titolo di professore emerito[7] (concesso attraverso DPR). Ai professori emeriti non sono riservate particolari prerogative accademiche.



Professore a contratto |

Il professore a contratto è un esperto della materia reclutato per specifiche esigenze didattiche, scelto a seguito di selezioni pubbliche, per soli titoli, solitamente per un anno accademico, eventualmente rinnovabile. Si tratta della figura che sostituisce quella di professore incaricato.



Professore aggregato |

Ai ricercatori a tempo indeterminato (vedi sotto), agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che hanno svolto almeno tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati ad esaurimento, è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli[8].



Ricercatore universitario |

Prima della creazione della figura dei ricercatori, la carriera accademica prevedeva le figure dell'assistente volontario, nominato dal Rettore, dell'assistente straordinario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dell'assistente incaricato nominato dal Ministro e poi, dal 1967, dal Rettore; infine dell'assistente ordinario, nominato dal Ministro in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami, vera e propria figura di ruolo benché subordinata al docente della cattedra presso cui era incardinato. Tali profili furono aboliti e messi ad esaurimento nel 1980, quando fu istituito il ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato, che divenne così la terza fascia dei ruoli universitari. Contestualmente si deliberò che tutti gli assistenti di ruolo e i professori incaricati da almeno un triennio, e i "tecnici laureati" con almeno tre anni di didattica svolta, venissero inquadrati nel ruolo degli Associati sulla base di un giudizio di idoneità pronunciato da una Commissione nazionale.


Prima dell'emanazione della legge Gelmini, si diventava ricercatore a seguito di una valutazione comparativa bandita dalle singole Facoltà universitarie: una Facoltà poteva richiedere al proprio Ateneo di bandire un posto solo dopo aver avuto la garanzia della copertura stipendiale da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione. Ora tale procedura non è più contemplata. Il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato è stato trasformato ad esaurimento, mentre è stata istituita la figura del ricercatore a tempo determinato (RTD) con un contratto di lavoro di tre anni (per approfondimenti vedi ricercatore universitario)[9]. In base alle legge n. 240 del 30 dicembre 2010 vengono distinte due categorie di ricercatori universitari:



  1. contratto triennale rinnovabile per un periodo di due anni (ricercatore "junior" o RTDa);

  2. contratto triennale non rinnovabile (ricercatore "senior" o RTDb), al termine del quale, se in possesso dell'abilitazione nazionale, la struttura potrà inquadrare il ricercatore nel ruolo di associato, previo valutazione positiva di una Commissione appositamente nominata dal Dipartimento, e valutata la disponibilità finanziaria dell'Ateneo.


Per accedere alla tipologia 2 è necessario aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e non consecutivamente, di: contratti di tipologia 1, contratti ex art. 1 comma 14 della legge 230/2005, assegni di ricerca ex art. 51 comma 6 della legge 449/1997, assegni di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.[10]


Attualmente, il ruolo in esaurimento degli assistenti ordinari - che a suo tempo avevano superato un concorso nazionale ma che non hanno superato, per diversi motivi, quello di idoneità a partire dal 1980 (anno di entrata in vigore della nuova normativa sul reclutamento del personale docente universitario) - è assimilato a quello del ricercatore universitario, col medesimo trattamento economico.


Il professore incaricato stabilizzato (anch'esso ruolo in esaurimento), invece, è oggetto di controversia. In Italia al 2008 vi erano 49 professori "incaricati stabilizzati" che, per un motivo o per l'altro, non hanno conseguito il giudizio positivo d'idoneità a partire dal 1982. Essi svolgevano attività didattica al pari di un professore di II fascia, ma godono di una retribuzione minore.


Solitamente, dopo la laurea specialistica (o laurea di vecchio ordinamento) e prima di diventare ricercatori universitari, si svolge un dottorato di ricerca o altra attività di collaborazione presso un gruppo di ricerca afferente al settore disciplinare di interesse, spesso come cultore della materia o esercitatore ufficiale dei corsi.


A partire dall'approvazione della legge 30 dicembre 2010 n. 240, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, ai sensi dell'art 24 (in vigore dal 07.04.2012), il Dottorato di Ricerca (DR) ed in alternativa il conseguimento del Diploma di specializzazione (DS) rilasciato dalle scuole di specialità universitarie nelle sole aree mediche, sarà titolo perentorio per poter svolgere l'incarico di Ricercatore ed accedere ai gradi successivi della carriera accademica (Professori di I e II fascia) "con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio".



Note |




  1. ^ (EN) Meaning of “professor” in the English Dictionary, su Cambridge Dictionary, Cambridge University Press.


  2. ^ (DE) Duden | Pro­fes­sor | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Synonyme, Herkunft, su www.duden.de. URL consultato il 16 novembre 2018.


  3. ^ Art. 16 comma 1 Legge 30 dicembre 2010, n. 240


  4. ^ Decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222


  5. ^ Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120


  6. ^ Art. 1-bis Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito in Legge 9 gennaio 2009, n. 1


  7. ^ Status giuridico di professore emerito, su Università di Bologna.


  8. ^ Art. 6 comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

    Art. 1 comma 11 della Legge 4 novembre 2005, n. 230



  9. ^ Art.24 comma 1 Legge 30 dicembre 2010, n. 240


  10. ^ Legge 30 dicembre 2010, n. 240



Voci correlate |



  • Abbigliamento accademico

  • Cariche accademiche

  • Ricercatore

  • Università



Altri progetti |



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  • Wikizionario

  • Wikimedia Commons





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Collegamenti esterni |



  • Dati statistici età anagrafica e carriera dei professori universitari - Associazione Italiana per la Ricerca, su associazionericerca.it.

  • Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, legge n. 210 del 3 luglio 1998, su miur.it.


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